In data
08 agosto 2018 abbiamo ricevuto dalla SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO la
notifica formale di riconoscimento dell’interesse storico sul nostro archivio.
L'archivio è costituito da: circa 200 fascicoli relativi alle singole unità abitative dal 1919; circa 40 ml di faldoni, tra cui:
- Verbali delle Assemblee (dagli anni Cinquanta circa),
- Assegnazione immobili,
- Contabilità,
- Atti amministrativi diversi;
- Circa 15 registri di protocollo;
- Alcune planimetrie delle diverse tipologie di villino;
- Un album fotografico.
Come si legge nel provvedimento
è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni anche peri seguenti motivi: :
" La documentazione offre spunti e materiali per lo studio dell'urbanizzazione e della trasformazione della zona, da estrema periferia suburbana a quartiere semi centrale, e per l'analisi della modificazione del tessuto sociale degli abitanti e delle loro abitudini quotidiane".
Con la dichiarazione di interesse storico, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n.42 del 2004 e successive modificazioni, vige l'obbligo di:
- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta ( arl1.21 , 30,32-37 , 43);
- chiedere I'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 3 I );
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127)l
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 2l , comma l, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (arti. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli
- archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma l,lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma I , lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il prestito (art. 48, comma I lettera d) e per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica I'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti I'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 7l ):
- consentire al Soprintendente, in seguito a preawiso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. l9);
e il divieto di:
- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).